EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

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CORONAVIRUS

Con il decreto firmato nella notte dal Presidente del Consiglio dei ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono state adottate le seguenti misure di contenimento, efficaci, da oggi e fino al 3 aprile 2020, per tutta la regione Lombardia:

SPOSTAMENTI
- evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Resta consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

SOGGETTI CON SINTOMI RESPIRATORI E FEBBRE
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

SOGGETTI IN QUARANTENA
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

SCUOLE E UNIVERSITÀ
- sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;

EVENTI E MANIFESTAZIONI
- sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;
- sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati: nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

 LUOGHI DI CULTO
- apertura dei luoghi di culto condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

 CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE
- sospensione delle cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

 MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA
- chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

 ATTIVITÀ COMMERCIALI
- svolgimento delle attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

- apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

 PALESTRE E CENTRI SPORTIVI
- sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6.

 

 

 

 

 

Allegati

DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8/03/2020

Note: DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8/03/2020

DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'11/03/2020

Note: DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'11/03/2020

Data: 02/03/2020 Ultima modifica: Mar, 14/07/2020 - 09:16
Pubblicato da: COMUNE DI MARMENTINO Fonte: MINISTERO DELLA SALUTE